Statuto
L’associazione Agorà nasce il 25 gennaio 2002. I soci fondatori furono i coniugi Pezzicoli Giuseppe e Caputo Concetta, Dentale Primiano e Pertosa Raffaela, Tucci Antonio e Cicculli Lucia.
In data 23 novembre 2012 lo statuto è stato rinnovato per adeguarlo alle mutate finalità della associazione (Scuola di Scienze biomediche) e all’aumentato numero dei soci.
Di seguito è riportata la copia dell’ultimo statuto:
Art. 1 Costituzione, Denominazione, Sede, Durata
- E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata: “AGORA’ LESINA” ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE organizzazione non lucrativa di utilità sociale di seguito detta Associazione.
Essa si costituisce nel rispetto della Costituzione Italiana, della legge 383 del 07/12/2000, del Codice Civile e della normativa in materia.
L’associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento dell’ente morale, nonché per i riconoscimenti previsti dalle leggi e per il perseguimento degli scopi statutari. - La sede dell’associazione è a Lesina (FG). L’associazione potrà istituire sezioni distaccate e sedi secondarie sia in Italia che all’Estero, previa delibera del Consiglio Direttivo, il quale nomina contestualmente il referente responsabile determinandone i compiti e le responsabilità. Per sede distaccata si intende una parte totalmente integrante e dipendente dell’associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale ma dotata di mera autonomia amministrativa.
Per sede secondaria si intende una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa, patrimoniale ed amministrativa, in grado di dotarsi di una assemblea e di eleggere autonomamente i propri esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato. - L’associazione:
- si propone di perseguire e svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
- non prevede limitazioni alcune in riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura nelle modalità di ammissione degli associati, e vieta qualsiasi trasferimento a qualsiasi titolo della propria quota associativa;
- svolge le attività indicate nel presente statuto e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce in nessun caso, anche in modo indiretto, proventi delle attività tra gli associati;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, di cui all’art. 3 comma 190 della L. 23-12-1996 n. 662, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
- L’associazione ha durata illimitata.
Art. 2 Finalità
- L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Le finalità che si propone sono in particolare:- sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- ricerca e promozione della cultura e ricerca scientifica;
- sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica;
- tutela dei diritti degli ammalati;
- tutela dei diritti civili e lotta alle discriminazioni;
- conseguimento di altri scopi di promozione sociale;
- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione dei suoi soci;
- collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- collaborare con enti pubblici e privati, con Associazioni di promozione sociale e di volontariato, con altre Associazioni o Enti per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto
- attuare le attività di formazione di ogni ordine e grado, nonché l’attività di formazione professionale;
- accreditarsi presso le strutture preposte per i riconoscimento dei corsi di formazione;
- avviare tutte le iniziative ed attività di formazione ed orientamento e formazione professionale per favorirne l’inserimento nel mercato del lavoro;
- la qualificazione, orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati e in particolar modo favorire corsi e programmi di formazione atti all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- lo sviluppo ed il miglioramento professionale dei lavoratori di tutte le categorie, anche elevandone la loro formazione di cultura generale, nonché la formazione mirata allo svolgimento di particolari compiti ai quali sono chiamati, sia di carattere sindacale che di sicurezza sul lavoro;
- formazione, qualificazione e riqualificazione professionale relativa a lavoro autonomo e dipendente, nonché a favore di soggetti svantaggiati e fasce deboli;
- Tutela degli interessi sociali e collettivi nella forma più ampia e in riferimento all’art. 27 della legge 383/2000 e dalle leggi in materia.
- Istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni nell’ambito dei percorsitriennali di IeFP;
Art. 3 Attività
- L’associazione svolge le seguenti attività:
In via del tutto esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione si occuperà di:
Servizi Sociali
- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anche in temporanee difficoltà;
- Apertura e gestione di strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia in particolare:
- comunità familiare;
- comunità educativa;
- comunità di pronta accoglienza;
- comunità alloggio o gruppi appartamento per adolescenti;
- centri socio-educativo diurno;
- favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile e al disagio minorale ivi compresi i progetti e le azioni volte alla lotta al bullismo e alla evasione scolastica;
- tutelare i diritti e gli interessi delle persone con handicap e/o comunque svantaggiate;
- favorire l’integrazione del portatore di qualsiasi forma di handicap, in particolare quello di tipo fisico e psichico, nel contesto sociale, attraverso la promozione e gestione di apposite strutture e centri riabilitativi (ippoterapia – ergoterapia – ecc…);
- Apertura e gestione di apposite strutture per disabili in particolare
- comunità alloggio/gruppi appartamento;
- comunità socio-riabilitativa;
- residenze protette;
- centri diurni socio-educativi e/o riabilitativi;
- comunità di tipo familiare per l’accoglienza di disabili con genitori in età avanzata “Dopo di noi”;
- Apertura e gestione di apposite strutture riabilitative e psichiatriche residenziali e diurne (Comunità riabilitative assistenziale psichiatrica – comunità Alloggio Gruppi Appartamento centri Diurno);
- Apertura e gestione di apposite strutture per anziani autosufficienti e che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà in particolare:
- comunità AlloggioGruppi Appartamento;
- case alloggio;
- case di riposo;
- residenze protette;
- centri diurni.
- Apertura e gestione di apposite strutture per adulti con problematiche sociali in particolare
- comunità alloggio/gruppi appartamenti per gestanti e madri con figli a carico;
- )alloggi sociali per adulti in difficoltà;
- centri di pronta accoglienza per adulti;
- centri si accoglienza per detenuti ed ex detenuti;
- case rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.
FORMAZIONE-DOCUMENTAZIONE
- Formazione professionale, di base ed avanzata, iniziale e permanente, aggiornamento ed approfondimento
- Sostegno alla riqualificazione e sviluppo sociale delle fasce di popolazione svantaggiate mediante la istruzione di persone di ogni età, la rialfabetizzazione di persone che sono uscite dalla formazione pubblica o privata senza sufficienti cognizioni, il riaggiornamento e la formazione avanzata di coloro che non trovano occupazione per dequalificazione, ed ogni altra azione nel campo della coscienza dei diritti civili e politici degli individui e delle loro formazioni sociali e familiari.
- Istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni nell’ambito dei percorsi triennali di IeFP;
- promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;
- promuovere e organizzare centri di documentazione e formazione, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi;
- promuovere iniziative di formazione e informazione anche attraverso l’utilizzo della metodologia e-learning.
- Corsi di formazione abilitanti, professionalizzanti e che possano facilitare l’accesso del mondo del lavoro.
- Corsi di Scienze Biomediche e similari;
CULTURA
- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale;
- programmare, produrre e gestire un’attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell’intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;
- organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;
- favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;
- partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale;
TURISMO E TUTELA DEL PATRIMONIO
- promuovere e gestire l’attuazione di programmi di itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne faccia richiesta;
- La promozione e l’attuazione del turismo rivolto a persone diversabili, giovani e anziani, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana e culturale;
- Scambi giovanili e internazionali;
- Gestione e utilizzo di beni storici ed artistici;
- Gestione di musei;
SANITà E RICERCA SCIENTIFICA
- promuovere attività di educazione sanitaria;
- ricerca scientifica;
- promozione della ricerca scientifica e della diffusione della cultura scientifica e biomedica;
- collaborazione con altri Enti ed Istituti di ricerca nazionali ed internazionali;
- creazione di reti di ricercatori;
- creazione di poli di ricerca;
AMBIENTE
- organizzare escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi natularistici;
- promuove e sviluppare l’educazione ambientale;
- progettare e realizzare mostre e aree a carattere espositive a carattere fotografico, naturalistico e ambientale;
- progettare percorsi escursionistici e natularistici;
- realizzare studi e consulenze naturalistiche e ambientali;
- organizzare iniziative di protezione e di tutela ambientale;
- conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente;
SERVIZIO CIVILE
- promuovere iniziative per la promozione e la valorizzazione del servizio civile volontario;
- organizzare i giovani volontari che hanno già svolto o che intendono svolgere il serviziocivile volontario, per la preparazione al servizio e valorizzazione delle competenze acquisite e fornire strumenti idonei per l’inserimento nel mondo del lavoro;
- assicurare alle associazioni ed enti soci e non dell’associazione l’assistenza sulla progettazione, formazione, tutoraggio, monitoraggio, reclutamento, selezione e valutazione;
- promuovere e presentare progetti di servizio civile volontario in Italia e all’estero;
- accreditamento all’albo nazionale degli enti di servizio civile nazionale;
- Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell’attività dell’associazione stessa;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine alla realizzazione degli scopi sociali;
- stimolare lo spirito d’amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.
Art. 4 Soci
- Sono Soci chiunque intende aderire purchè ne condivida i principi e le finalità, accettando lo statuto e gli eventuali regolamenti interni.
- Possono essere soci sia le persone fisiche che i soci collettivi. Sono soci persone fisiche coloro che, presentando apposita domanda, si associano direttamente.
Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo, le associazioni, i comitati, le onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, gli enti e ogni altro tipo di organizzazione italiana ed estera e che non abbia finalità contrastanti con il presente statuto.
Il socio collettivo conserva la piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale. - Per l’ammissione a socio, va presentata apposita istanza al Consiglio Direttivo dell’associazione, quale organo competente a deliberare.
Nella domanda di ammissione dovranno essere indicate tutte le generalità del richiedente e nel caso di socio collettivo, dovranno essere indicate le generalità del legale rappresentante e la denominazione, codice fiscale, sede legale del socio collettivo.
La documentazione, nonché i dati obbligatori da comunicare, saranno indicati nella domanda approvata con delibera del Consiglio Direttivo. - Il Consiglio direttivo, delibera l’ammissione o il diniego entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di accoglimento viene data comunicazione scritta al nuovo socio che dovrà versare la quota associativa, entro 15 giorni. In caso di diniego, verrà data comunicazione motivata. Il Consiglio Direttivo potrà scegliere la forma migliore di comunicazione come: a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, raccomandata, lettera semplice, fax. Contro il Provvedimento di diniego è possibile proporre un ricorso interno all’Assemblea, che valuterà l’istanza nella prima seduta ordinaria utile.
- La quota associativa è fissata annualmente dall’Assemblea. In mancanza di delibera, si intende riconfermata quella dell’anno precedente.
- I soci si suddividono in:
- soci ordinari: coloro che versano annualmente la quota associativa stabilita;
- soci sostenitori: coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie volontarie;
- soci onorari: coloro che sono nominati tali dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione;
- soci collettivi: le associazioni, i comitati, le onlus, le associazioni di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti e ogni altro tipo di organizzazione italiana ed estera.
- Non sono ammessi soci temporanei e la quota associativa è intrasmissibile.
- La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- per esclusione.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea Ordinaria utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea, che emette un provvedimento finale entro 15 giorni dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Art. 5 Diritti e obblighi dei soci
Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati
Art. 6 Organi Sociali
Sono organi dell’associazione:
- L’Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vice-Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 7 Assemblea
- L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto e ai agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- I soci devono essere convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta (lettera semplice, raccomandata, email, posta certificata, fax), diretta a ciascun socio, contenente l’ordine del giorno, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
- L’assemblea ordinaria deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia,
- L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del consiglio direttivo
- eleggere i membri del collegio dei revisori, quando obbligatori per legge o per scelta esplicita;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il bilancio (rendiconto economico finanziario) preventivo e il bilancio (rendiconto economico finanziario) consuntivo;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- ratifica e delibera in via definitiva sulla esclusione di soci, di cui all’articolo 8 dello statuto;
- delibera su quant’altro demandato per legge, per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- Ogni socio, compresi i collettivi, ha diritto ad un voto; i soci maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. - L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall’assemblea.
- Il Presidente nomina un segretario. Delle riunioni dell’assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice civile.
- L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 8 Consiglio Direttivo
- L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di cinque anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale; In ogni caso la carica del nuovo consigliere dura per il periodo residuo.
- Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un vice-presidente ed un segretario;
- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- nomina il segretario e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all’esclusione dei soci;
- compie ed assume tutti i provvedimenti necessari per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione;
- Il Consiglio si riunisce:
- ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri;
- comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio (rendiconto economico finanziario) e all’ammontare della quota sociale.
- Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede;
- Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
- Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- Il Consiglio Direttivo, potrà demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
- La Convocazione del Consiglio, viene fatta per iscritto (lettera semplice, raccomandata, posta elettronica, posta certificata, fax) dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, con indicazione dell’Ordine del giorno almeno 3 giorni prima della seduta.
- Il Consigliere che è assente ingiustificato per almeno 5 sedute nel biennio, decade dal suo incarico d’ufficio.
Art. 9 Presidente e vice presidente
- Il Presidente, che è anche Presidente dell’assemblea e del consiglio direttivo, è eletto dal consiglio a maggioranza semplice.
- Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea dei soci. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio. Egli ha l’uso della firma sociale. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
- In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì poteri che il consiglio direttivo o l’assemblea ritenga di delegargli, anche in straordinaria amministrazione.
- Il Presidente è autorizzato ad aprire conti correnti intestati a nome dell’associazione.
- Al Presidente compete la vigilanza sulle strutture e sui servizi dell’associazione, nonché determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione ed gli associati. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Art. 10 Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico, è nominato dall’Assemblea quando è previsto per legge o per esplicita scelta.
Il Collegio è composto di tre membri effettivi (e due supplenti).
Sia Il Collegio che il Revisore Unico, devono avere idonea capacità professionale, possono essere anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del Bilancio (rendiconto economico finanziario) consuntivo.
All’interno del Collegio, i tre membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio dei Revisori.
Delle riunioni del Collegio (o del Revisore Unico) si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente del Collegio e da un membro che svolge le funzioni di segretario (nel caso del Revisore Unico è sottoscritto dallo stesso).
Le prestazioni del Collegio dei Revisori e/o del Revisore Unico sono svolte gratuitamente, salvo diversa decisione dell’assemblea.
Art. 11 Il segretario
1. Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio (rendiconto economico finanziario) preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio (rendiconto economico finanziario) consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.
Art. 12 Durata delle cariche
- Tutte le cariche sociali hanno la durata di CINQUE anni e possono essere riconfermate.
- Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
Art. 13 Risorse economiche
- L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi di privati e di soci;
- contributi dello Stato, regioni, enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi di organismi internazionali e dell’Unione Europea;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti da convenzioni o da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria ed sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio.
- L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, così come previsto e indicato nell’art. 4 comma 2 della legge 383/2000.
Art. 14 Quota sociale
- La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
- I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea nè prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 15 Bilancio o rendiconto economico finanziario
- Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti economico finanziario) da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- Dal bilancio (rendiconto economico finanziario) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e deve essere approvato entro il 30/4 dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
- Il bilancio (rendiconto economico finanziario) deve coincidere con l’anno solare.
- Essi sono depositati presso la sede, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati liberamente dai soci
- L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.
Art. 16 Organizzazione: Le sedi unitarie della rappresentanza associativa
L’Associazione potrà organizzare la propria struttura e le proprie attività ai seguenti livelli, con delibera dell’Assemblea Ordinaria:
- territoriale;
- regionale/interregionale;
- nazionale.
Art. 17 Le funzioni dei livelli associativi
L’associazione potrà organizzarsi in base ai seguenti livelli con delibera dell’Assemblea Ordinaria:
- Livello territoriale:
E’ la sede responsabile delle scelte per la promozione e lo sviluppo delle attività e delle politiche dell’Associazione, attraverso il più ampio coinvolgimento dei soci e delle realtà organizzative di base.
Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali. Rappresenta l’Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio. - Livello regionale/interregionale:
E’ la sede responsabile del confronto e della concertazione delle esigenze dei livelli territoriali. Ha il compito di favorire l’applicazione delle scelte strategiche dell’Associazione sul territorio garantendo la coerenza tra principi, finalità e metodi.
Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali. Può intervenire in termini di sussidiarietà e/o di motivata surroga dei poteri qualora le istanze territoriali non siano nelle condizioni di assolvere i compiti loro attribuiti. Rappresenta l’Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio regionale. - Livello nazionale:
E’ la sede responsabile della definizione dell’identità politica e culturale dell’Associazione e ne garantisce l’unità. E’ la sede della sintesi e della elaborazione delle strategie di sviluppo dell’Associazione.
Nella sua azione di governo complessivo interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dai livelli decentrati.
Rappresenta l’Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile.
Art. 18 Regolamenti nazionale, regionale/interregionale, territoriali
I diversi livelli dell’Associazione saranno dotati di un apposito regolamento necessario a disciplinare e dare piena attuazione alle previsioni statutarie.
Art. 19 Divieto di distribuzione utili
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 20 Scioglimento e Devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 21 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.